Con la presente si fa seguito alla nota dello scrivente Ufficio del 23 gennaio 2017, prot.
299-P, (all.l), nella quale è stato rappresentato come l’INAIL avesse chiesto a questo Ministero
un avviso in ordine alla problematica concernente gli oneri connessi all’emissione delle
certificazioni relative airinfortunistica sul lavoro.
Infatti, ITstituto aveva manifestato dei dubbi sulla possibilità, in seguito all’entrata in
vigore deU’art.21, d.lgs. 151/2015, con il quale è stato introdotto il comma 8 aH’art.53 del D.P.R.
30-6-1965 n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali”, che così dispone: “Qualunque medico presti la prima assistenza a un
lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai
fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica
all’Istituto assicuratore”, di poter continuare a riconoscere un compenso per la redazione, da
parte dei medici, del certificato rilasciato ai lavoratori infortunati.